Art. 25.
(Revoca e cessazione del diritto di asilo e della protezione sussidiaria).

      1. La Commissione nazionale può revocare il riconoscimento del diritto di asilo e la protezione sussidiaria qualora, dopo la decisione, emergano elementi o circostanze che avrebbero portato all'esclusione o che rivelano un'identità diversa della persona.
      2. La Commissione nazionale dichiara cessato il diritto di asilo o la protezione sussidiaria quando le circostanze che hanno indotto il riconoscimento dello

 

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stesso sono venute meno o sono mutate in misura tale che la protezione non è più necessaria e ne dà immediata comunicazione alla questura competente, che notifica la decisione all'interessato.
      3. Il permesso di soggiorno per asilo o per protezione sussidiaria è revocato dalla questura competente, salva la possibilità di rilasciare il permesso di soggiorno ad altro titolo. La permanenza regolare sul territorio nazionale per più di cinque anni conferisce il diritto al rilascio della carta di soggiorno prescindendo da ulteriori requisiti.
      4. Si applicano le garanzie procedurali di cui all'articolo 19.
      5. Contro la decisione di cessazione è ammesso ricorso al tribunale territorialmente competente per il luogo in cui il rifugiato o il titolare della protezione sussidiaria ha eletto domicilio. Il ricorso deve essere presentato entro un mese dalla notifica della decisione. In pendenza di ricorso è concesso un permesso di soggiorno per la durata del giudizio che consente lo svolgimento di attività lavorativa o di studio.